Cass. civile, sez. III del 1996 numero 8305 (17/09/1996)
Con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è ammissibile la richiesta del risarcimento della lesione dei cosiddetti diritti riflessi di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto (quali il diritto del coniuge a regolari rapporti coniugali, ivi compresi quelli sessuali, nell' ambito dei reciproci doveri di assistenza materiale e morale, che trova riscontro nell' art. 143 cod. civ., e il diritto dei figli all' educazione e ad un sano sviluppo psicofisico, imposto dall' art. 147 cod. civ. a carico di entrambi i genitori), quando la lesione di tali diritti sia eziologicamente collegata, in via diretta ed immediata, con il fatto illecito. Pertanto, in siffatta ipotesi, deve essere riconosciuta la legittimazione del coniuge e dei figli ad agire nei confronti dell' autore del fatto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto.