Cass. civile, sez. III del 1996 numero 3887 (26/04/1996)


La rappresentanza legale della società semplice, a norma dell' art. 2266, secondo comma, cod. civ., spetta a ciascun socio amministratore, in mancanza di diversa disposizione del contratto; con la conseguenza che le parti possono pattiziamente derogare a tale disciplina, affidando l' indicata rappresentanza a persone che non possiedano la qualità di socio.

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