Cass. civile, sez. III del 1996 numero 297 (16/01/1996)


Nella disciplina degli art. 1754 e 1755 Codice civile, il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando attività del mediatore non sia stato il fattore determinante ed esclusivo della conclusione dell'affare, essendo sufficiente, rispetto a questo, che la menzionata attività presenti il carattere della completezza. Né assumono in proposito rilevanza, una volta realizzatosi l'affare, gli originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, i quali, appartenendo alla sfera interna delle determinazioni della parte stessa, non possono incidere sull'efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore (nella specie, la parte aveva proposto l'acquisto di un immobile ad una banca, la quale s'era dichiarata disinteressata all'affare, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile stesso; successivamente la banca aveva concluso l'affare, servendosi dell'opera di un altro mediatore. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito, la quale aveva negato il diritto alla provvigione al primo mediatore).

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