Cass. civile, sez. III del 1996 numero 1341 (21/02/1996)


Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che, seppur non escludendo, da solo, la possibilità di adempimento da parte del debitore, risulti collegato, sotto il profilo del "consilium fraudis", con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo.

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