Cass. civile, sez. III del 1996 numero 1323 (20/02/1996)


La norma di cui all'art. 1948 Codice civile, che disciplina l'obbligazione del fideiussore del fideiussore, non é dettata a tutela di un interesse di ordine pubblico, bensì a presidio di un interesse di natura privata, quale é quello del fideiussore di secondo grado a non essere obbligato se non nel caso di insolvenza o incapacità del primo fideiussore. Interesse, questo, pienamente disponibile, in quanto attinente alla sfera patrimoniale del fideiussore di secondo grado, il quale può, quindi, rinunciare alla sussidiarietà ed obbligarsi direttamente.

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