Cass. civile, sez. III del 1996 numero 10989 (10/12/1996)


Poiché non è necessario che la "contemplatio domini negotii" risulti dal contratto concluso dal rappresentante ovvero sia espressa con formule solenni, può essere dedotta da univoci elementi idonei a rivelare che l' attività di questo è svolta, oltre che nell' interesse, anche nel nome di un altro soggetto. Accertare se vi sia stata la spendita del nome del rappresentato è compito del giudice di merito.

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