Cass. civile, sez. III del 1996 numero 10480 (26/11/1996)


I cosiddetti danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230 - bis cod.civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilimente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

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