Cass. civile, sez. III del 1995 numero 9772 (16/09/1995)


Il principio costituzionale dell' integrale ed illimitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute, come diritto fondamentale dell' individuo ex art. 32 Cost., riguarda prioritariamente ed indefettibilmente il danno biologico in sé considerato, il quale sussiste a prescindere dall' eventuale perdita o riduzione del reddito. Ne consegue, che in ipotesi di danno alla persona, tale menomazione, sempre presente, va risarcita in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno (nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza del giudice del merito, in base alla quale la compagnia assicuratrice aveva corrisposto al danneggiato solo la metà di quanto liquidatogli per danno biologico, provvedendo, poi a pagare l' I.N.A.I.L. e l' ente ospedaliero, con ciò violando il principio di priorità sopra enunciato).

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