Cass. civile, sez. III del 1995 numero 5024 (09/05/1995)


Il diritto di ritenzione, che é riconosciuto nell'art. 1152 cod. civ. e si configura come situazione giuridica non autonoma ma strumentale alla autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, é contemplato in favore dell'affittuario nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982 n. 203 cosi come nell'art. 15 della precedente legge 11 febbraio 1971 n. 11, in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché‚ presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico, il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario ma deve verificarne anche l’indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

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