Cass. civile, sez. III del 1995 numero 3816 (30/03/1995)


Il notaio che dopo il trasferimento in altra sede ubicata nello stesso distretto mantenga nella sede precedente nonostante l'immissione del suo successore, uno studio e cioè una struttura organizzativa per lo svolgimento in modo stabile e continuativo dell'attività professionale, così contravvenendo al disposto dell'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, incorre nella più grave infrazione disciplinare contemplata dall'art. 147 della legge medesima, qualora il fatto in relazione alle circostanze del caso concreto di traduca in concorrenza illecita con possibilità di sviamento della clientela in danno all'effettivo titolare di quella sede, essendo consentito al medesimo di predisporre nell'ambito del distretto, al di fuori della sede assegnatagli, semplici recapiti, destinati ad una sua presenza non continua, né con orari prestabiliti, ma meramente occasionale su richiesta, di volta in volta degli interessati.

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