Cass. civile, sez. III del 1995 numero 2311 (01/03/1995)


L' apparenza del diritto - al di fuori dei casi particolari di tutela dell' affidamento da essa suscitato previsti dalla legge (art. 534, commi 3 e 4, 1189, 1415 e 1416 cod. civ.) - non integra un istituto di carattere generale, con connotazioni definite e precise, ma opera nell' ambito dei singoli rapporti giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, con riguardo alla rappresentanza, il rilievo dell' apparenza non è dato solo dall' atteggiamento psicologico di chi invoca la situazione di apparenza, ma anche di quello, negligente o malizioso, del rappresentato, il quale deve aver posto in essere una situazione tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri.

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