Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1372 (06/02/1995)


Il notaio il quale annoti atti (nella specie protesti cambiari) su un registro sfornito della prescritta vidimazione (nella specie intervenuta successivamente) incorre nella contravvenzione di cui agli artt. 62, 64 e 138 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89), per mancata annotazione di atti sul repertorio a norma del cit. art. 62 (e non in quella di irregolare tenuta del repertorio), dato che puo` essere qualificato come repertorio, ai sensi della legge notarile, solo il registro che, come previsto dall'art. 64, prima di essere posto in uso sia stato numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile competente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1372 (06/02/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti