Cass. civile, sez. III del 1995 numero 12033 (21/11/1995)


La società risponde delle conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale, della condotta (commissiva od omissiva) dei propri dipendenti che configuri un reato e sia stato commesso nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (artt. 185 cod. pen. 2049 e 2059 cod. civ.), anche nel caso in cui sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell'illecito, in difetto di domande, anche di rivalsa, nei confronti di questa. Qualora il giudice penale non sia stato investito del fatto - reato, la qualificazione di questo va effettuata "incidenter tantum" dal giudice civile.

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