Cass. civile, sez. III del 1995 numero 11264 (28/10/1995)


Il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, non potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva sostenuto, in relazione a danni subiti da un giocatore per la presenza di una buca, che il campo da tennis è cosa strutturalmente idonea a produrre danno alla persona, così da doversi postulare un dovere di vigilanza assoluto e costante).

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