Cass. civile, sez. III del 1994 numero 4420 (06/05/1994)


La disposizione dell'art. 1953 cod. civ. (cosiddetto rilievo del fidejussore) - secondo cui il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi, nei casi tassativamente ivi previsti, gli procuri la liberazione o in mancanza gli presti le necessarie garanzie - non è applicabile, neppure in via analogica, al terzo datore di ipoteca, attese le diversità funzionali e strutturali della fidejussione (garanzia personale con la quale il fidejussore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento del debitore) dall'ipoteca (diritto reale di garanzia in forza del quale il terzo datore risponde solo con il bene assoggettato) e la completezza della disciplina legislativa della prestazione di ipoteca da parte del terzo (artt. 2868 a 2871 cod. civ.) che non lascia spazio a lacune di sorta.

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