Cass. civile, sez. III del 1994 numero 1947 (26/02/1994)


La responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sè già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento della pubblica autorità, per evitare che da questa derivino danni ai terzi. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un albero per il danno subito da un passante colpito dalla sua caduta durante un temporale escludendo l'attribuibilità dell'evento ai Vigili del fuoco, che, alcuni giorni prima, ne avevano constatato la pericolosità limitandosi ad invitare il proprietario a rimuoverlo al più presto ed astenendosi da ogni intervento diretto.

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