Cass. civile, sez. III del 1994 numero 1380 (11/02/1994)


Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un'istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio, (nella specie, trattavasi di danni subiti, durante le esercitazioni, da allievo munito di patentino A1).L'attività di maneggio può essere qualificata come attività pericolosa solo se abbinata alla inesperienza del cavaliere (bambino o principiante) che cavalca sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore.

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