Cass. civile, sez. III del 1993 numero 5630 (18/05/1993)


Il notaio che omette di annotare sull'originale la revoca della procura, così come è prescritto dall'art. 59 l. 16 febbraio 1913 n. 89 consentendo in tal modo al procuratore di vendere, dopo e nonostante la revoca della procura, un immobile che in precedenza, nella qualità, aveva promesso in vendita, risponde dei danni conseguenti alla vendita solo se sia in concreto provato che, senza tale atto, i proprietari del bene promesso in vendita avrebbero potuto sottrarsi all'obbligo di alienazione - coercibile a norma dell'art. 2932 c.c. - contratto, nel loro nome, dal procuratore prima della revoca della procura, ed avrebbero potuto così evitare il trasferimento del bene.

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