Cass. civile, sez. III del 1992 numero 4912 (23/04/1992)


La clausola della polizza di assicurazione contro gli infortuni che prevede l'intrasmissibilità, agli eredi dell'assicurato, del diritto alla indennità per invalidità permanente non ancora liquidata od offerta alla data della morte di quest'ultimo (per causa indipendente dall'infortunio), non integra un patto successorio vietato perché non assegna preventivamente ed irrevocabilmente a terzi, con il contratto (di assicurazione), beni e diritti facenti parte della eredità dell'assicurato, né dispone (o rinuncia) di diritti che potrebbero derivare da una successione, ma circoscrive solo l'operatività della polizza, con riguardo ai soggetti beneficiari, segnando il momento finale ed estintivo dell' obbligazione assunta dall'assicuratore in modo da conferire un carattere personale alla indennità.

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