Cass. civile, sez. III del 1992 numero 13015 (09/12/1992)


L'elenco contenuto nel comma 3 dell'art. 2054 c.c. ha carattere tassativo e non esemplificativo, onde, vertendosi in ipotesi di norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, nel caso di scissione tra proprietà e disponibilità del veicolo, la responsabilità non è da considerarsi collegata all'effettiva disponibilità per cui alle figure tassativamente elencate non può aggiungersi quella dell'utilizzazione in "leasing".L'art. 2054 comma 3 c.c., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui, costituisce norma di eccezione e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica (art. 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. Pertanto nel caso di contratto di "leasing" automobilistico, il soggetto la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione obbligatoria e che non essendo considerato terzo è escluso, unitamente ai suoi discendenti, dai benefici dell'assicurazione ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) legge n. 990 del 1969 (disposizioni non più in vigore per quanto riguarda i discendenti a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 188 del 1991 della Corte cost.) non è l'utilizzatore del veicolo, ma il proprietario concedente, non rilevando la effettiva disponibilità, con la conseguenza che soltanto il proprietario concedente va considerato quale responsabile in solido con il conduttore del veicolo dato in "leasing" e soggetto all'onere probatorio di cui al comma 3 del citato art. 2054, senza che le eventuali clausole del contratto di "leasing" automobilistico più favorevole al concedente, perché limitative della responsabilità di quest'ultimo, possano assumere validità nei confronti dei terzi, stante l'interesse pubblico che presiede la disciplina in esame.

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