Cass. civile, sez. III del 1992 numero 11094 (10/10/1992)


Nel caso in cui il notaio, che ha rogato l' atto pubblico di trasferimento di un immobile, ometta di verificare la libertà del bene, il termine di prescrizione del diritto dell' acquirente al risarcimento del danno subito a causa di una ipoteca gravante, a sua insaputa, sull' immobile stesso, decorre dalla data della stipulazione dell' atto pubblico perché è in questo momento che la posizione dell' acquirente e` pregiudizievolmente incisa dall' ipoteca esistente sul bene esposto alla esecuzione forzata per il soddisfacimento del credito garantito ed è da questo momento che l' acquirente può, conseguentemente, fare valere la sua pretesa risarcitoria, costituendo i successivi esborsi seguiti alla sospensione dei pagamenti da parte del terzo debitore, originario datore di ipoteca, ed alla minaccia, da parte del creditore garantito, di esecuzione sul bene ipotecato, solo ulteriori aggravamenti incidenti sul "quantum" da risarcire ma del tutto ininfluenti sul gia` iniziato decorso della prescrizione, al pari della circostanza della ignoranza dell' acquirente dato che il principio che esclude la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive dell' esercizio di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali l' ignoranza (colpevole o meno) del titolare in ordine alla sussistenza del diritto.

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