Cass. civile, sez. III del 1991 numero 809 (28/01/1991)


Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e con riguardo all'ipotesi in cui il risarcimento a favore del danneggiato faccia carico all'I.N.A. - Fondo di garanzia per le vittime della strada - ove sia intervenuto accordo liquidatorio tra il danneggiato e l'organo delegato dell'I.N.A. - Fondo di garanzia - per la liquidazione del danno risarcibile, l'obbligazione derivante ha natura contrattuale e non può, quindi, essere assimilata a quella extra contrattuale originariamente a carico del responsabile, sicché il debito che ne deriva è debito di pecuniario, per la cui estinzione vale il principio nominalistico stabilito dall'art. 1277 cod. civ., salva l'applicazione della disciplina dell'art. 1224 cod. civ..

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