Cass. civile, sez. III del 1991 numero 7215 (27/06/1991)


La rinuncia ad un diritto, se non espressa, si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli, in maniera univoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto stesso; l' inerzia o il ritardo nell' esercizio di un diritto, non possono, quindi, di per sé soli, reputarsi sufficienti a dedurre una siffatta volontà abdicativa, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, ma hanno, invece, rilevanza ai soli fini della prescrizione estintiva.

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