Cass. civile, sez. III del 1991 numero 3468 (03/04/1991)


Il mandatario che invece di procedere all'acquisto, di cui è incaricato, per conto del mandante, vi provvede in nome e per conto proprio, distraendo a tale scopo il denaro fornitogli dal mandante per l'esecuzione dell'incarico, incorre oltre che in responsabilità contrattuale per la mancata attuazione dell'obbligo nascente dal mandato a norma dell'art. 1703 cod. civ. anche in responsabilità extracontrattuale "ex delicto", integrando tale illecito appropriazione indebita dei mezzi pecuniari somministratigli ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., con la conseguenza che con riguardo al risarcimento del danno il suo debito per svalutazione monetaria ed interessi compensativi va computato con decorrenza non dalla data della domanda bensì da quella della detta appropriazione.

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