Cass. civile, sez. III del 1990 numero 2428 (26/03/1990)


La responsabilità del professionista per i danni causati nello esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla sua professione di medico-chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operatorio o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. (In base a tali principi, la Corte di Cassazione ha considerato legittimamente affermata la responsabilità d'un medico-chirurgo, con esperienza in ortopedia, che aveva eseguito un intervento al midollo spinale, richiedente una specifica esperienza di neurochirurgia, dal quale era derivata al paziente paralisi degli arti inferiori).La liquidazione del danno alla salute deve tenere conto delle condizioni personali del danneggiato nel tempo precedente l'illecito, e in particolare, ai fini di una diminuzione del risarcimento, di patologie preesistenti che avrebbero comunque determinato, in progresso di tempo, le medesime conseguenze dell'evento lesivo.

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