Cass. civile, sez. III del 1990 numero 12123 (21/12/1990)


Nel cosiddetto mutuo di scopo, cioè nel mutuo preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria e tale quindi da contrassegnare la funzione del negozio, consistente nel procurare al mutuatario mezzi economici di utilizzazione vincolata, per facilitare o garantire l' adempimento, da parte del mutuatario, della obbligazione di destinazione delle cose mutuate allo scopo concordato, può essere prevista, con una pattuizione aggiuntiva, la ingerenza del mutuante nella gestione e nel reimpiego delle cose medesime.

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