Cass. civile, sez. III del 1990 numero 10256 (22/10/1990)


Anche al fine dell' applicabilità delle pene disciplinari di cui all' art. 138 legge 16 febbraio 1913 n. 89, nell' ordinamento notarile, il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, di cui all' art. 28 n. 1 del citato ordinamento, si riferisce non solo agli atti singolarmente e specificatamente vietati, ma a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, sì da risultare affetti da inesistenza, nullità o annullabilità (nella specie, mandato a donare, implicante la delega a determinare l' oggetto della donazione e quindi nullo ai sensi dell' art. 778 cod. civ.).

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