Cass. civile, sez. III del 1989 numero 4835 (14/11/1989)


L'esperibilità dell'azione di regresso accordata al fideiussore dall'art. 1950 cod. civ. presuppone che egli abbia pagato il debito in luogo del debitore principale e del pagamento non può fare le veci la sola sottoposizione all'esecuzione di beni del fideiussore da parte del creditore, richiedendosi invece che il credito sia risultato soddisfatto attraverso l'attribuzione di somme al creditore in sede di distribuzione del ricavato.

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