Cass. civile, sez. III del 1989 numero 1802 (14/04/1989)


Il diritto di prelazione (e di riscatto), riconosciuto dall'art. 7 della legge n. 817 del 14 agosto 1971 al coltivatore diretto che sia proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita (o già venduti), non può essere esercitato - neppure in via di applicazione analogica - dal soggetto che abbia acquistato il fondo con patto di riservato dominio, prima del pagamento dell'ultima rata del prezzo, atteso che nella vendita con riserva della proprietà - (che può avere ad oggetto anche beni immobili) - il trasferimento del diritto reale venendo differito al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo, lo acquirente (con patto di riservato dominio) diventa proprietario del bene soltanto quando il prezzo sia stato interamente versato.

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