Cass. civile, sez. III del 1988 numero 340 (18/01/1988)


Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale prevista dall' art. 1337 cod. civ., l' obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, determinato dall' intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all' altro, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte, che, confidando sulla conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o ha rinunziato ad occasioni più favorevoli.

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