Cass. civile, sez. III del 1987 numero 9425 (18/12/1987)


In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art.. 1513 cod. civ. (che dispone che "la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato") la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.

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