Cass. civile, sez. III del 1987 numero 7127 (29/08/1987)


Il notaio, incaricato di ricevere un atto di compravendita immobiliare, è responsabile, per violazione della diligenza dovuta nell'espletamento dell'incarico, dei danni arrecati al compratore per non aver verificato, mediante visura nei registri immobiliari, la libertà del bene venduto.La responsabilità del notaio per colpa nell' adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura esclusivamente contrattuale, in quanto, pur essendo tenuto a una prestazione di mezzi e non di risultato, egli deve tuttavia predisporre e impegnare i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, sicché la sua opera non può ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un' attività preparatoria adeguata: ne consegue che il notaio, quando sia richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, ha l' obbligo di procedere previamente, senza necessità di uno specifico incarico delle parti, alle cosiddette visure (catastale e ipotecaria) allo scopo di individuare esattamente il bene e di verificarne la libertà; da tale obbligo che rientra nei suoi doveri professionali ed è teso ad assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici, egli può essere esonerato, per motivi di urgenza o per altre ragioni, soltanto per concorde ed espressa dispensa delle parti, non essendo all' uopo sufficiente una dispensa implicita

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