Cass. civile, sez. III del 1987 numero 4804 (29/05/1987)


Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell' art.. 2943, comma quarto, cod. civ., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell' esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l' inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l' effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale.

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