Cass. civile, sez. III del 1987 numero 2692 (16/03/1987)


La responsabilità per rovina di edificio, ai sensi dell'art. 2053 c.c., realizza una ipotesi particolare di danni da cose in custodia e grava sul proprietario dell'edificio stesso, con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e, quindi, il concretarsi della responsabilità del custode, salvo il caso di concorso fattivo di quest'ultimo nella determinazione della rovina dell'edificio e, comunque, il regresso ex art. 2055 c.c. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051.

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