Cass. civile, sez. III del 1987 numero 2691 (16/03/1987)


L' impossibilità che, ai sensi dell' art. 1256 cod. civ., estingue l' obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l' adempimento; il che - alla stregua del principio secondo cui "genus nunquam perit" - può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro.

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