Cass. civile, sez. III del 1985 numero 488 (28/01/1985)


Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimento a contratti diversi, intercorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista-direttore dei lavori e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Invero, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

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