Cass. civile, sez. III del 1984 numero 2993 (16/05/1984)


In tema di revoca della confessione stragiudiziale mentre, ove si deduca che essa è stata estorta con violenza, non occorre dimostrare la obiettiva falsità del fatto confessato, qualora, invece, venga dedotto l' errore di fatto, è necessario provare, sotto l' aspetto soggettivo, anche le circostanze che hanno indotto il confitente all' erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero.

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