Cass. civile, sez. III del 1984 numero 2027 (27/03/1984)


La prova di non aver potuto impedire il fatto, che il precettore o l'insegnante dell'allievo, a norma dell'art. 2048 c.c., deve fornire per superare la presunzione di responsabilità in ordine all'illecito dell'allievo medesimo nel tempo in cui si trova sotto la sua vigilanza (nella specie, istruttori di minori durante un corso di nuoto in piscina), non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale.In tema di responsabilità da fatto illecito, l'accertamento del giudice del merito della capacità di intendere e di volere del minore (art. 2046 c.c.), cioè della sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell'incidenza del proprio operare sul mondo esterno, si risolve in una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata.

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