Cass. civile, sez. III del 1984 numero 1525 (05/03/1984)


A norma dell'art.. 1936 cod. civ., il negozio fidejussorio, che ha la funzione di garantire un'obbligazione altrui, intercorre esclusivamente tra il fidejussore e il creditore, restando il debitore ad esso estraneo; ne consegue che il contenuto di tale negozio va individuato alla stregua della proposta del fidejussore e della relativa accettazione del creditore senza che possano assumere rilievo - ove non siano espressamente ivi menzionate - le eventuali intese tra il fidejussore e il debitore.

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