Cass. civile, sez. III del 1984 numero 1214 (20/02/1984)


Tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi, quale la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce alla stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdrucciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio, mentre il fatto deve intendersi ascrivibile a caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei.

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