Cass. civile, sez. III del 1983 numero 6864 (17/11/1983)


Nel caso di più dichiarazioni contestuali aventi - se considerate l'una indipendentemente dalle altre - individualità ed efficacia proprie, occorre distinguere l'ipotesi in cui ciascuna dichiarazione viene in considerazione come un distinto negozio giuridico, per cui alla pluralità di dichiarazioni corrisponde una molteplicità di negozi, da quella in cui le varie dichiarazioni risultino combinate tra loro, sì da dar vita ad un negozio giuridico unitario. Mentre in quest'ultima ipotesi si ha un solo negozio, complesso o misto, caratterizzato dall'unificazione dell'elemento causale, nella prima ipotesi si ha invece un insieme di negozi che possono essere collegati funzionalmente o anche solo occasionalmente. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono solo causalmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun titolo negoziale in cui esse si inquadrano, sì che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.La vendita a consegne ripartite si distingue dalla somministrazione perché mentre la prima è caratterizzata dalla unicità della prestazione, avente ad oggetto la consegna di una quantità predeterminata di cose da effettuarsi in più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della prestazione stessa, nella seconda si ha una pluralità di prestazioni periodiche di cose, la cui consegna è frazionata nel tempo per corrispondere ad un fabbisogno periodico del somministrato, anche se nel contratto è indicata la quantità complessiva delle cose di cui si prevede che costui, nel tempo di durata del rapporto, possa avere bisogno.Il contratto di somministrazione, nel quale sia predeterminata la quantità di merce da fornire, non può essere considerato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di recedere ad nutum (art. 1569 cod. civ.) - potendo il termine di durata, che è determinabile anche per relationem, considerarsi insito nello esaurimento della fornitura per la quantità predeterminata.

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