Cass. civile, sez. III del 1983 numero 568 (20/01/1983)


La figura dell' adiectus solutionis causa - che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore - non solo presuppone la costituzione del vincolo giuridico obbligatorio, ma implica anche che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l' adempimento, in sua vece, con effetto per lui ugualmente liberatorio. Consegue che non può spiegare anticipatamente alcuna efficacia la previsione, contenuta negli accordi, fra mandante e mandatario privo di rappresentanza, secondo cui, per l' adempimento di una o più delle obbligazioni nascenti da un futuro contratto, il mandatario sia indicato come adiectus solutionis causa, quando venga a mancare l' accettazione o la ratifica del preponente, sicché quel contratto non possa considerarsi mai sorto.

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