Cass. civile, sez. III del 1983 numero 2747 (21/04/1983)


Nella cessione di crediti l' inosservanza dell' obbligo che al cedente incombe, a norma dell' art. 1262 cod. civ., di consegnare al cessionario i documenti, cioè i titoli probatori del credito che sono in suo possesso, costituisce una inadempienza di cui può essere chiamato a rispondere, siccome omissione di un atto necessario all' esecuzione della cessione. Tale inadempienza non può, però, dal cessionario essere fatta valere se il credito gli è stato comunque pagato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1983 numero 2747 (21/04/1983)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti