Cass. civile, sez. III del 1983 numero 1866 (12/03/1983)


Seppure l'art. 1960 cod. civ., che contempla l'ipotesi normale dell'anticresi così detta "estintiva", prevede l'imputazione dei frutti dapprima agli interessi e quindi al capitale, tuttavia non esula dallo schema legale l'ipotesi in cui si sia prevista l'imputazione dei frutti ai soli interessi, essendo la c.d. "anticresi compensativa" esplicitamente considerata nell'art. 1964 cod. civ..Non modifica lo schema legale del contratto di anticresi la facoltà, concessa al creditore, di apportare miglioramenti al fondo dato in garanzia e di eseguirvi addizioni, con l'intesa di effettuarne la valutazione al termine del rapporto e con l'obbligo di pagamento del corrispondente valore a carico del debitore, proprietario dell'immobile.In tema di anticresi, la prevista rinnovabilità del rapporto dopo il primo decennio e l'effettiva sua prosecuzione oltre la durata massima stabilita dall'art. 1962 cod. civ., nonché l'esistenza di un patto commissorio, non incidono sullo schema legale del contratto né ad esso si propaga l'invalidità di quelle clausole.Poiché il contratto di anticresi è soggetto a trascrizione, gli atti di trasferimento del bene dato in garanzia sono inefficaci nei confronti del creditore anticretico solo se quel contratto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di trasferimento dello stesso bene a terzi qualora siffatta situazione non si verifichi, il creditore anticretico, tuttavia, ha nei riguardi dell'acquirente del bene diritto ad un'indennità per le migliorie apportatevi, ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., applicabile alle più diverse situazioni giuridiche ed, avente la funzione specifica di evitare un ingiustificato arricchimento.

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