Cass. civile, sez. III del 1982 numero 856 (12/02/1982)


La responsabilità solidale ed illimitata dei soci di una società di fatto, per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, comporta che il creditore può chiedere l'adempimento nei confronti di ciascun socio, senza necessità di convenire in giudizio la società, salva restando la facoltà del socio stesso di invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, a norma dell'art. 2268 cod. civ.

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