Cass. civile, sez. III del 1982 numero 5707 (29/10/1982)


Nella coesistenza di più debiti della medesima specie dello stesso debitore verso uno stesso creditore, qualora il primo non dichiari, quando paga, quale debito intende soddisfare (art.. 1193, primo comma, cod. civ.) né il secondo, all' atto della quietanza, provveda ad imputare il pagamento ad uno di essi (art.. 1195 cod. civ.), valgono i criteri suppletivi di cui all' art. 1193, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ove il debitore, convenuto in giudizio, eccepisca che un pagamento da lui effettuato è da imputare all' uno piuttosto che all' altro debito, ha l' onere di fornire la prova in ordine a tale suo assunto, valendo in difetto le regole suppletive stabilite dal legislatore.

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