Cass. civile, sez. III del 1981 numero 5155 (17/09/1981)


Qualora il compratore agisca, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. - la quale attua una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità - il giudice non può accogliere la richiesta, formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento.

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