Cass. civile, sez. III del 1981 numero 4146 (25/06/1981)


L' art 1384 cod civ - disponendo che la penale può essere diminuita dal giudice, ove l' ammontare di essa sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all' interesse che il creditore aveva all' adempimento - configura un potere discrezionale del giudice del merito, il cui corretto esercizio postula, alla stregua del riferimento all' interesse che il creditore aveva all' adempimento, la valutazione della posizione reciproca delle parti individuata al momento in cui il rapporto obbligatorio è stato costituito, sicché deve escludersi che l' apprezzamento relativo possa fondarsi sul raffronto tra l' ammontare della penale ed il pregiudizio realmente subito da chi la pretende.

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