Cass. civile, sez. III del 1981 numero 3980 (18/06/1981)


La necessità che il contratto preliminare rivesta la medesima forma prescritta per quello definitivo, concerne soltanto il caso che una determinata forma sia stabilita dalla legge e non pure quello in cui essa sia stata prevista dalle parti per un contratto per il quale la legge nulla dispone.Con la conseguenza che, operando in tale ipotesi il principio della libertà di forme, è valido il preliminare di mutuo stipulato oralmente, ancorchè le parti abbiano previsto, per il contratto definitivo, l' atto pubblico.Anche con riguardo al contratto di mutuo è configurabile un contratto preliminare consistente in una promessa de mutuo dando e de mutuo accipiendo, che la legge prevede e disciplina, a determinati effetti, all'art 1822 cod civ e che, anche se non da titolo - stante l'insuscettibilita dell'obbligazione del promittente di esecuzione in forma specifica - ad ottenere la sentenza prevista dall'art 2932 cod civ, e pur sempre produttivo di un rapporto giuridico, generatore di diritti ed obblighi tra le parti. Con la conseguenza che la stipulazione di un tale preliminare, per effetto dell'intervento del mediatore, configura conclusione dell'affare e fa sorgere, in capo al mediatore, il diritto alla provvigione previsto dall'art 1755 cod civ.

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