Cass. civile, sez. III del 1981 numero 2351 (22/04/1981)


Poichè l' accordo per lo scioglimento, per mutuo dissenso, di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam, deve rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione, è inammissibile l' interrogatorio formale avente ad oggetto la dimostrazione di un tale accordo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1981 numero 2351 (22/04/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti